Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 giugno 2003
Art. 2. Autonomia statutaria 1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative e scientifiche, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' della correlata attivita' di produzione;
c) modalita' e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
e) modalita' e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformita' alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003
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