Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 7Articolo 9
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28 giugno 2003
Art. 8. Consiglio accademico 1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003
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