Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 : Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati:
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- L' art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
«3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.».
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 : Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati:
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- L' art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
«3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.».