Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Articolo 11Articolo 13
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28 giugno 2003
Art. 12. La Consulta degli studenti 1. La consulta degli studenti e' composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003
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