Legge 18 ottobre 1984, n. 762

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.

      • Convenzione-Protocollo della Legge 18 ottobre 1984, n. 762
        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e
        la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

        All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
        Resta inteso:
        a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applichera' anche a tale imposta;
        b) che l'imposta austriaca sul patrimonio prelevata in conformita' alla Convenzione sara' portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in Italia, con le modalita' stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 23;
        c) che, con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata, se legalmente possibile, laddove la controversia concerne una imposizione non conforme alla presente Convenzione;
        d) che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
        e) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 29, le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del paragrafo 3 dell'articolo 22 saranno applicabili con riferimento, rispettivamente, ai redditi realizzati ed al patrimonio mobiliare posseduto dalle imprese di navigazione marittima ed aerea di ciascuno degli Stati contraenti nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1964.

        FATTO a Vienna il 29 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



        Per la Per la
        Repubblica italiana Repubblica austriaca FAUSTO BACCHETTI BAUER


        Visto, il Ministro degli affari esteri
        ANDREOTTI