Articolo 6 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
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7 novembre 1925
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27 marzo 2001
Art. 6.

La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova e' priva di valore.

Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presi dente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 , il tema dovra' riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe.

Non piu' tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, e' escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori e' fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno ((un membro)) della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
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