Articolo 13 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 novembre 1925
Art. 13.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte e' nulla.

Il risultato completo delle prove scritte fara' reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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