Articolo 16 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Articolo 15Articolo 17
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7 novembre 1925
Art. 16. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

Le frazioni di voto non sono calcolate.

Entrata in vigore il 7 novembre 1925
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