Articolo 5 - Accordo della Legge 18 marzo 2008, n. 66
Articolo 4Articolo 6
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11 aprile 2008
Articolo 5

Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei lori rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilita' di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.
Entrata in vigore il 11 aprile 2008
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