Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 ottobre 1973
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Versione
18 gennaio 1977
Art. 2. ((Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3.
Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze))
Entrata in vigore il 18 gennaio 1977
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