Articolo 21 del Decreto 8 maggio 1997, n. 197
Articolo 20Articolo 22
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19 luglio 1997
Art. 21. Attivita' necessarie per il collegamento alla rete 1. L'abbonato e' tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprieta', per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.
2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e / o attraversamento.
3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e / o l'accesso alla loro proprieta', il gestore non e' responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.
4. Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensita' del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilita' degli impianti.
Entrata in vigore il 19 luglio 1997
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