Articolo 5 della Legge 2 maggio 1984, n. 111
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 1986
Art. 5. Adeguamento automatico degli assegni accessori ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1987, N. 13))
L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita'
diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
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