Articolo 39 del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
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Art. 39.

Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 545 del codice di procedura civile , non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche' depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita' indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il ((31 dicembre 2023)) , con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 2 marzo 2021
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