Art. 39.
Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 545 del codice di procedura civile , non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche' depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita' indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il ((31 dicembre 2023)) , con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 545 del codice di procedura civile , non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche' depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita' indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:
a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) il ((31 dicembre 2023)) , con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.