Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonche' la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui ((all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156)) . A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;
b) il parere ((di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019)) e' reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente ((di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019)) e' reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui all' articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all' articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui ((all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156)) . A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;
b) il parere ((di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019)) e' reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente ((di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019)) e' reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui all' articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all' articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione.