Art. 9. 1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .».
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Modica all' art. 2112, comma quinto, del Codice civile ). - 1. (Omissis).
2. All' art. 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all' art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ."».
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Modica all' art. 2112, comma quinto, del Codice civile ). - 1. (Omissis).
2. All' art. 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all' art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ."».