Articolo 9 del Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 ottobre 2004
Art. 9. 1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .».
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Modica all' art. 2112, comma quinto, del Codice civile ). - 1. (Omissis).
2. All' art. 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all' art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ."».
Entrata in vigore il 26 ottobre 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente