Art. 8. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi dell' articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, cosi' come previsto dall' articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 .».
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi dell' art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , possono svolgere gli adempimenti di cui all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi cosi' come previsto dall' art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.».
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 , possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi dell' art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , possono svolgere gli adempimenti di cui all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi cosi' come previsto dall' art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.».