Articolo 9 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 marzo 2023
Art. 9. Informazioni pubblicate
sul sito istituzionale dell'ANAC 1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:
a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall' articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
e) le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i loro contatti.
Note all'art. 9:

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- Si riporta il testo dell' articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio):
«Art. 10 (Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato). - 1. Il titolare del trattamento mette a disposizione dell'interessato, anche sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:
a) l'identita' e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se previsto;
c) le finalita' del trattamento cui sono destinati i dati personali;
d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i relativi dati di contatto;
e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento, fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio dei propri diritti:
a) il titolo giuridico del trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e' possibile, i criteri per determinare tale periodo;
c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d) le ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti all'insaputa dell'interessato.».
Entrata in vigore il 30 marzo 2023
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