Art. 11. Disposizioni per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all' articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita' nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 .
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all' articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all' articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 .
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.".
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria». Se ne trascrivono gli articoli 18 e 21. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 18. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. l medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto conimissario", di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggintivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
- Il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 443 , reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ». Se ne riporta l'art. 30-quater.
Si riporta, altresi', il testo del medesimo articolo, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia».
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia».
del Corpo di polizia penitenziaria 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all' articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianita' nella medesima qualifica e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 .
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all' articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianita' nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all' articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito e' di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 .
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.".
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria». Se ne trascrivono gli articoli 18 e 21. Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 21, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 18. - 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 del presente articolo.
3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotti rispettivamente dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. l medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto conimissario", di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggintivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
«Art. 21. - 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-ter e 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione di "sostituto commissario".
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all' art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. (Comma abrogato).
4. Il personale di cui al comma 2, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo e assume la denominazione di "sostituto commissario", di cui all' art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotto dall'art. 15 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui matura l'anzianita' di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore ovvero di sette anni se ha superato la prima selezione prevista dall' art. 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 .
5. Per gli ispettori superiori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come introdotto dall'art. 15 del presente decreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui il comma 2 del presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma.
6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-quater, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , introdotti dall'art. 15 del presente decreto».
- Il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 443 , reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ». Se ne riporta l'art. 30-quater.
Si riporta, altresi', il testo del medesimo articolo, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia».
«Art. 30-quater (Ispettore superiore "sostituto commissario"). - 1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
4. (Comma abrogato).
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia».