Art. 9. Disposizioni per il personale
dell'Arma dei carabinieri 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all' articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.";
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.";
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.";
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.";
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». Se ne riporta l'art. 30. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma.
9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 191 , dispone l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri».
Se ne trascrive l'art. 38-ter. Si trascrive, altresi', il testo dello stesso articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente").
- 1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'arttribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") - 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato)».
dell'Arma dei carabinieri 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 83 , in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianita' nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all' articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , che ha gia' maturato alla medesima data la prescritta anzianita' per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianita' di grado e' fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro e' attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all' articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 198 , e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.";
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.";
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.";
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.";
e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , e' aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 , reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri». Se ne riporta l'art. 30. Si trascrive, inoltre, il testo del medesimo articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma.
9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all' art. 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.
Si applica quanto disposto dall' art. 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
«Art. 30 (Norme transitorie). - 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui all' art. 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' art. 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto.
7. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all' art. 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter , comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotti dall'art. 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'art. 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'art. 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all' art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all' art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , come introdotto dall'art. 28 del presente decreto.
16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell' art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 191 , dispone l'«attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri».
Se ne trascrive l'art. 38-ter. Si trascrive, altresi', il testo dello stesso articolo, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente").
- 1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'arttribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore».
«Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") - 1. (Comma abrogato).
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianita' di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'art. 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
7. (Comma abrogato)».