Art. 6. Effetti sui trattamenti economici 1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.