Articolo 20 del Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Articolo 18Articolo 21
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13 gennaio 1974
Art. 20. (Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, puo' in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.
Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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