Articolo 7 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Articolo 6Articolo 8
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29 aprile 2003
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22 agosto 2008
Art. 7. Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilita')) .
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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