Articolo 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 aprile 2003
Art. 15. Trasferimento al lavoro diurno 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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