Articolo 18 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 dicembre 2022
Art. 18. Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore 1. In attuazione dei principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.
2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalita', solidarieta' ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.
Note all' art. 18:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O n. 43.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente