Articolo 6 del Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 maggio 1948
Art. 6.
Il Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione di sorta, per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Gestione.
In particolare il Comitato adotta decisioni:
a) sui programmi di massima interessanti l'attivita' della Gestione;
b) sul bilancio della Gestione che predispone ed approva;
c) sulle tariffe dei noleggi e dei trasporti di merci e persone effettuati dalla Gestione;
d) sulla istituzione, trasformazione e soppressione degli impianti periferici.
Entrata in vigore il 9 maggio 1948
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