Articolo 97 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
Articolo 96Articolo 98
Versione
1 ottobre 1925
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Versione
24 maggio 2001
Art. 97.

L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere.

Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori.

Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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