Art. 97.
L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere.
Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori.
Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere.
Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori.
Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.