Articolo 43 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 ottobre 1925
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Versione
30 ottobre 1962
Art. 43.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1962
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