Articolo 32 del Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009
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Versione
1 ottobre 1925
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Versione
30 ottobre 1962
Art. 32.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita';

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralita' rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e morale del candidato e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) ricevuta del pagamento della tassa, giusta quanto e' stabilito nell'art. 30;

h) quando si tratti di concorsi per posti di istitutore o di vice-economo, il titolo legale di studio (in originale o in copia autentica) giusta quanto e' prescritto dall'art. 29;

i) quando si tratti di concorsi per posti di maestro elementare, un certificato del R. provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole elementari col grado di ordinario;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Entrata in vigore il 30 ottobre 1962
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