Art. 30.
Le tasse d'ammissione sono:
di L. 50, per il concorso ai posti di istitutori;
di L. 25, per i concorsi ai posti di maestri elementari di vice-economi.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Le tasse d'ammissione sono:
di L. 50, per il concorso ai posti di istitutori;
di L. 25, per i concorsi ai posti di maestri elementari di vice-economi.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".