Art. 34.
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 32 i concorrenti che abbiano gia' un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 32 i concorrenti che abbiano gia' un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".