Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 aprile 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 gennaio 2011 |
Commentario • 1
- 1. Disposizioni in materia di depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2016
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 1215Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore È presente l'avvocato QUADRI GIANLUCA del foro di BERGAMO in difesa di IN BI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 1215 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: …Leggi di più...
- elemento soggettivo del reato·
- spese processuali·
- art. 131-bis cod. pen.·
- importazione armi·
- bancatura armi·
- licenza di importazione armi·
- armi clandestine·
- art. 23 I. n. 110 del 1975·
- non punibilità trasporto armi
Versioni del testo
- Art. 1.
Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20 , modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova. - Articolo 2Art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio', di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre localita' dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.
Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione - in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate - e' a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.
Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa. - Art. 3.
Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.