Articolo 12 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Articolo 11 terArticolo 12 bis
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22 ottobre 2021
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21 dicembre 2021
Art. 12.

Disposizioni in materia di mobilita' del personale

1. All' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «servizio sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100»;
b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso.
(( 1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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