Articolo 11 ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Articolo 11 bisArticolo 12
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Art. 11-ter. (Fondo Nuove Competenze) 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , possono essere altresi' destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalita' di cui all' articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all' articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale nonche' a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell' articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all' articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , ((in relazione ai quali conseguentemente risulti)) un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 , sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
Entrata in vigore il 29 aprile 2022
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