Articolo 11 bis del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Articolo 11Articolo 11 ter
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21 dicembre 2021
Art. 11-bis. (( (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale). )) (( 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande gia' inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all' articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 . ))
Entrata in vigore il 21 dicembre 2021
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