Articolo 20 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Articolo 22Articolo 24
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28 febbraio 2010
Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67 , come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266 , e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 .
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall' articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , non e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all' articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni. (24) ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 , ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che "L' articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica." ------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che "L' articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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