Articolo 16 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 luglio 2006
Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall' articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 , a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All' articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.".
Entrata in vigore il 4 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente