Articolo 25 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Articolo 25Articolo 25 quater
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Art. 25-ter. (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico) 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici ((. . .)) in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'. Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale ((. . .)) .
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
Entrata in vigore il 24 novembre 2010
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