Art. 25. (Nomina a vice ispettore tecnico) 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:
a) ((in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) ((in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.
(( 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. ))
a) ((in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) ((in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.
(( 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. ))