Articolo 4 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 gennaio 2008
Art. 4. Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine 1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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