Articolo 11 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 10Articolo 12
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19 gennaio 2008
Art. 11. Riconoscimento dello status di rifugiato 1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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