Art. 20. Protezione dall'espulsione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ((ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,)) il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.