Articolo 27 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 26Articolo 28
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19 gennaio 2008
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Versione
22 marzo 2014
Art. 27. Assistenza sanitaria e sociale 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
(( 1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Entrata in vigore il 22 marzo 2014
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