Articolo 19 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 18Articolo 20
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19 gennaio 2008
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22 marzo 2014
Art. 19. Disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)) , le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
(( 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore. ))
Entrata in vigore il 22 marzo 2014
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