Art. 19. Disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)) , le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
(( 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore. ))
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)) , le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
(( 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore. ))