Articolo 32 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 31Articolo 33
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19 gennaio 2008
Art. 32. Personale 1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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