Articolo 14 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 13Articolo 15
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19 gennaio 2008
Art. 14. Danno grave 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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