Articolo 5 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 2008
Art. 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave 1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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