Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 28Articolo 30
Versione
8 maggio 1969
Art. 29. Garanzia per la responsabilita' civile

Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attivita' di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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