Articolo 15 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
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6 agosto 1999
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30 aprile 2011
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24 aprile 2017
Art. 15. (Contributi) 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)) .
Entrata in vigore il 24 aprile 2017
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