Articolo 22 del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
Articolo 23
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6 agosto 1999
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30 aprile 2011
Art. 22. (Norme finali) 1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico. 2. Le condizioni generali di servizio, ((predisposte)) dal fornitore del servizio universale, sono approvate ((dall'autorita' di regolamentazione)) , pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. (( 2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 . 2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. ))
Entrata in vigore il 30 aprile 2011
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