Articolo 14 del Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 febbraio 1992
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Versione
19 maggio 1995
Art. 14. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Entrata in vigore il 19 maggio 1995
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